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collaboriamo con i nostri partner con la passione, dedizione, professionalità e trasparenza con cui lavoriamo da quasi 20 anni sul territorio torinese.
Il tuo dono costruisce il valore sociale della comunità tutta ed il nostro compito è di valorizzarlo e moltiplicarlo nei risultati concreti di sostegno agli enti.
Puoi usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente

Benefici fiscali

per le donazioni in denaro e in beni è possibile dedurre la donazione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato

Per maggiori informazioni sulla donazione di beni clicca sul pulsante qui sotto

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Donazioni

Dona beni e servizi

Puoi contribuire a sostenere i progetti di Banco Farmaceutico donando beni e servizi

Hai un magazzino di stoccaggio merci? Destinane una parte per lo stoccaggio temporaneo di presidi (no farmaci). Per qualche mese, o per periodi più ampi: chiamaci e capiremo insieme come collaborare.

Abbiamo necessità costanti di: materiale per imballaggio, etichettatura, movimentazione merci.

Dona farmaci, parafarmaci, presidi medico chirurgici

(art. 16 legge 166/2016 come modificato da Decreto 2 Marzo 2020)

Farmaci e presidi farmaceutici
Articoli di medicazione
Prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona e della casa
Integratori alimentari

Come devono essere i beni in donazione

(art. 16 legge 166/2016 come modificato da Decreto 2 Marzo 2020)

“non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”.

Come valorizzare il bene in donazione

Decreto 29/11/19

L’importo è quantificato sulla base del valore normale del bene. Per valore normale si intende “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi1”.
Se il bene donato è strumentale, il valore fiscale è determinato con il riferimento al residuo valorefiscale del bene, cioè con il valore non ammortizzato fiscalmente.
Se il bene è uno di quelli che l’impresa vende o produce, il valore viene determinato scegliendo tra il minore tra valore normale e quello calcolato utilizzando quanto il TUIR propone per la valorizzazione delle rimanenze.
Se il valore del bene – diverso da quello strumentale o quello che costituisce oggetto di produzione o vendita – è superiore a 30.000 euro, o nel caso in cui non sia possibile stabilirne il valore, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata di stima.

In cosa consiste l'agevolazione

(art. 16 legge 166/2016 come modificato da Decreto 2 Marzo 2020)

L’agevolazione consiste nella possibilità per l’azienda di dedurne il costo di acquisto o produzione, senza dover autofatturare il ricavo e quindi assoggettarlo ad IVA. Per poter fruire dell’agevolazione, sono previsti alcuni adempimenti e comunicazioni, dettagliati dal comma 3 dell’articolo in esame.

Adempimenti necessari

(art. 16 legge 166/2016 comma 3)

Per quanto riguarda la documentazione, la donazione deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante:
  1. la descrizione analitica dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori;
  2. la dichiarazione del destinatario contenente l’impegno a utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria;
  3. laddove richiesta, va allegata la perizia.

L’articolo 31 del decreto 2 marzo 2020 ha modificato l’articolo 16 della legge 166 stabilendo che “il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3

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